Rateizzazione pagamento tributi comunali
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
A far data dal 1/1/2020 e fino a puntuale regolazione nel regolamento delle entrate si applica quanto previsto dalla legge 160/19 art. 1 c 796 – 801 integrato dalle norme previste dal regolamento generale delle entrate se non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.
796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
798.In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario puo' iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione della rateazione.
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
801 Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Come previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate possono essere concesse dilazioni nel pagamento dei tributi comunali.
Il beneficio del pagamento ratale puo' essere concesso per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo pianoNORMATIVA:
L. 160 /2019 ART. 1 COMMI 796 – 801
Regolamento generale delle entrate